Arbitro Assicurativo
In questa sezione, puoi trovare tutti i riferimenti per ricorrere all’Arbitro Assicurativo.L’Arbitro Assicurativo: una nuova tutela per i clienti
Dal 15 gennaio 2026 per tutelare i tuoi diritti se sei il contraente, l’assicurato o il beneficiario puoi ricorrere all’Arbitro Assicurativo.
Si tratta di uno strumento che ti permette di risolvere eventuali controversie con la compagnia o con l’intermediario assicurativo senza dover ricorrere al giudice.
Arbitro Assicurativo
Salvo i casi di inammissibilità previsti dalla normativa di riferimento (D.M. n. 215 del 6 novembre 2024), puoi ricorrere all’Arbitro Assicurativo se:
- hai già inviato un reclamo scritto alla compagnia o all’intermediario assicurativo;
- non hai ricevuto risposta 45 giorni oppure non sei soddisfatto della risposta ricevuta.
Quando si presenta il ricorso è necessario verificare che:
- dalla data di presentazione del reclamo non siano passati più di 12 mesi;
- abbia ad oggetto fatti che siano accaduti, o di cui il cliente sia venuto a conoscenza, da non più di 3 anni.
L’Arbitro può intervenire per accertare:
- diritti, obblighi e facoltà derivanti dal contratto di assicurazione;
- la violazione delle regole di comportamento relative all’attività di distribuzione assicurativa.
Limiti di valore:
- nessun limite se chiedi solo l’accertamento dei tuoi diritti.
Se invece si richiede anche la corresponsione di somme di denaro, il ricorso è soggetto a precisi limiti in base ai seguenti casi.
Per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni:
- fino a 2.500 € per le controversie relative al risarcimento del danno da responsabilità civile;
- fino a 25.000 € per i prodotti danni.
Per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita:
- fino a 300.000 € per i prodotti Ramo 1 che prevedano esclusivamente prestazioni per il caso morte;
- fino a 150.000 € per tutte le altre tipologie di prodotti vita.
Puoi presentare il tuo ricorso esclusivamente online in pochi passaggi, se vuoi anche con l’aiuto di un procuratore o di un’associazione di consumatori.
Accedi al portale ufficiale www.arbitroassicurativo.org (sito esterno) per tutte le informazioni e le modalità di presentazione del ricorso.
Il contributo iniziale richiesto è di 20 €, come stabilito dal Ministero competente.
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal momento in cui il ricorso viene ricevuto. Se la controversia è molto complessa, questo termine può essere allungato una sola volta per altri 90 giorni.
Se la decisione dell’AAS non è ritenuta soddisfacente, ciascuna parte potrà comunque rivolgersi al giudice.