Oblio oncologico

Diritto all'oblio oncologico

Il diritto all’oblio oncologico, previsto dall’art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, è il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla condizione patologica da cui sono state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.  Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024 come di seguito riportata, il diritto all'oblio oncologico matura nei termini di seguito riportati.

(Per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico).

Tipo di tumore Specificazioni Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto Stadio I, qualsiasi età 1
Colon-retto Stadio II-III, >21 anni 7
Melanoma >21 anni 6
Mammella Stadio I-II, qualsiasi età 1
Utero, collo >21 anni 6
Utero, corpo Qualsiasi età 5
Testicolo Qualsiasi età 1
Tiroide Donne con diagnosi <55 anni
Uomini con diagnosi <45 anni
Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi
1
Linfomi di Hodgkin <45 anni 5
Leucemie Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età 5

Le informazioni di cui sopra non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dall’Interessato e, qualora già in possesso della Compagnia assicurativa, non sono utilizzabili; pertanto, al fine di esercitare il proprio diritto all’oblio e conseguentemente richiedere alle Compagnie - trascorsi i termini suindicati- che le informazioni sulle patologie oncologiche già precedentemente fornite dall’Interessato o altrimenti già in possesso delle stesse vengano cancellate, l’Interessato al trattamento deve inviare alla Compagnia assicurativa il Certificato di oblio oncologico (rilasciato dai professionisti o dalle strutture sanitarie competenti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente) ai seguenti indirizzi: 

Nell’istanza di oblio oncologico, al fine di consentire l’esatto riconoscimento, devono essere chiaramente indicati i dati anagrafici del richiedente quali nome, cognome e codice fiscale e dovrà essere allegato il Certificato di oblio oncologico.

Il Certificato di oblio oncologico inviato alle Compagnie da parte dell’Interessato sarà conservato per dieci anni dal ricevimento dello stesso, come prescritto dalla disciplina vigente.