Oblio oncologico

Diritto all'oblio oncologico

Il diritto all’oblio oncologico, previsto dall’art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, è il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla condizione patologica da cui sono state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.  

Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024 come di seguito riportata, il diritto all'oblio oncologico matura nei seguenti termini.

Tipo di tumore Specificazioni Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto Stadio I, qualsiasi età 1
Colon-retto Stadio II-III, >21 anni 7
Melanoma >21 anni 6
Mammella Stadio I-II, qualsiasi età 1
Utero, collo >21 anni 6
Utero, corpo Qualsiasi età 5
Testicolo Qualsiasi età 1
Tiroide Donne con diagnosi <55 anni
Uomini con diagnosi <45 anni
Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi
1
Linfomi di Hodgkin <45 anni 5
Leucemie Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età 5